STUDIO CLINICO DI PSICOTERAPIA E SESSUOLOGIA
STUDIO CLINICO DI PSICOTERAPIA E SESSUOLOGIA
Studio Clinico di Psicoterapia Analitica e Sessuologia telefono n° 0686294663 iscrizione Albo Professionale n°4869 abilitato alla Psicoterapia codice Ateco 86.90.30
Studio Clinico di Psicoterapia Analitica e Sessuologia  telefono n° 0686294663iscrizione Albo Professionale n°4869 abilitato alla Psicoterapiacodice Ateco 86.90.30

 Testo Unico Codice Deontologico

 

TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI

Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo, come stabilito dal D.P.R. 328/01, gli onorari indicati nell'allegata tabella.

Art. 2 Gli onorari minimi e massimi sono da intendersi annualmente adeguati sulla variazione del canone ISTAT minimo applicabile.Nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, che hanno ad oggetto prestazioni professionali da rendere a beneficio di intere categorie di soggetti, il minimo può essere diminuito entro il 25%.

Art. 3 Per la determinazione dell'onorario fra il massimo e il minimo stabilito, si può avere riguardo a: a)la complessità della prestazione richiesta; b)l'appartenenza del cliente a categorie a beneficio delle quali sono state stipulate convenzioni; c)l’urgenza della prestazione; d)la situazione socio - economica del cliente.

Lo psicologo può ridurre l'onorario per le prestazioni non effettuate a causa del mancato rispetto dell'appuntamento da parte del cliente, ed eventualmente rinunciarvi se lo ritiene opportuno.

Art. 4 Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, sono distinti nei seguenti due tipi:a)onorari a percentuale, in ragione del valore dell'intervento;b)onorari a vacazione, in ragione del tempo impiegato.Per la determinazione del valore dell'intervento, va tenuto conto degli interessi sostanziali sui quali incide la prestazione professionale.Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica dello psicologo.Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica voce della tabella, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 5 Gli onorari dovuti allo psicologo per le prestazioni professionali non ricomprese nell’allegata tabella sono normalmente valutati a percentuale.In ogni caso, gli onorari devono essere valutati in ragione del tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni professionali nelle quali il tempo concorrere come elemento precipuo di valutazione.Gli onorari a vacazione sono stabiliti per lo psicologo in ragione di 60 euro per ogni ora o frazione di ora.Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di otto ore sulle ventiquattro.Per le prestazioni rese in condizioni di particolare disagio, detti onorari possono essere aumentati fino al 40%.

Art. 6 Allo psicologo che per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori studio sono dovute le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare maggiorato del 15% a titolo di rimborso delle spese accessorie; le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso spese accessorie, nonché gli onorari relativi alle prestazioni effettuate e una indennità di trasferta da un minimo di 5 euro a un massimo di 15 euro per ogni ora o frazione per distanze inferiori a 100 Km.; nonché da un minimo di 3 euro a un massimo di 9 euro per ogni ora o frazione per distanze superiori a 100 Km.

Art. 7Qualora più psicologi siano stati incaricati in collegio di prestare la loro opera nel medesimo intervento, a ciascuno spetta un compenso determinato dividendo per il numero dei membri del collegio medesimo l'onorario unico aumentato del 40% per ogni professionista incaricato, salvo per l’eventuale coordinatore per il quale si applica la tariffa piena.A ciascuno spetta il rimborso delle spese giustificate e l'indennità.

Art. 8Per gli interventi iniziati ma non giunti a compimento ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata, comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dallo psicologo.La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato allo psicologo non esime il cliente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo alle prestazioni rese.

Art. 9Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente Consigliodell'Ordine, essere superati i minimi e i massimi tariffari rispettivamente della metà e sino alla decuplicazione.

Art. 10Allo psicologo spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del 10% sull’importo dell’onorario.Art. 11Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo Unico della Tariffa Professionale degli Psicologi

ART. 1
1. Per le prestazioni professionali, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti allo psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo ai sensi dell’art. 50 del D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, gli onorari indicati nell’allegata tabella “A”.

ART. 2
1. Fatta salva ogni diversa pattuizione tra le parti, per quanto attiene il compenso professionale lo psicologo applicherà la tariffa di cui all’allegato “A”, derogabile ai sensi dell’art. 2 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e, in ambito clinico, non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

ART. 3
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in base ad una specifica voce della tabella “A”, neppure con riferimento a casi simili o materie analoghe, il compenso è determinato a vacazione nella misura indicata al successivo articolo 5.

ART. 4
1. Per la determinazione dell’onorario, si deve tenere conto:
a)della complessità della prestazione richiesta;
b) dell’urgenza della prestazione;
c) della situazione sociale e la condizione economica del cliente.
2. Per le prestazioni professionali di eccezionale complessità, gli onorari di cui agli articoli 2 e 3 possono essere aumentati sino al 30 per cento.

ART. 5
1. La vacazione è di un’ora o frazione di ora.
2. Gli onorari a vacazione sono stabiliti in ragione di settantacinque euro per la prima vacazione e di sessanta euro per ciascuna delle vacazioni successive.
3. Per ciascun incarico non possono essere calcolate più di otto vacazioni nell’arco della stessa giornata.
4. Per le prestazioni rese in condizioni disagiate gli onorari possono essere aumentati fino al quaranta per cento.

ART. 6
1. Qualora l’esecuzione dell’incarico comporti il trasferimento del professionista in luogo diverso dal comune dove svolge la propria attività, oltre l’onorario relativo alla prestazione effettuata e le spese direttamente connesse all’espletamento dell’incarico, sono dovute:
a) le spese di viaggio rimborsate nel loro ammontare, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
b) le spese di soggiorno, pernottamento e vitto in base alle tariffe di albergo di prima categoria, maggiorate del quindici per cento a titolo di rimborso delle spese accessorie;
c)una indennità di trasferta da un minimo di cinque euro ad un massimo di quindici euro per ogni ora o frazione di ora per distanze inferiori a 100 Km, nonché da un minimo di tre euro ad un massimo di nove euro per ogni ora o frazione di ora per distanze superiori a 100 km. In caso di utilizzo del mezzo proprio è altresì dovuta una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo del carburante per litro, oltre le spese documentate di pedaggio autostradale, parcheggio e simili.

ART. 7
1. Qualora l’incarico professionale sia stato conferito congiuntamente a più professionisti e questi non debbano svolgere per intero l’incarico affidato, il compenso complessivo è determinato sulla base di quello spettante al singolo professionista, aumentato del quaranta per cento per ciascuno dei componenti del collegio.
2. A ciascuno spetta il rimborso delle spese e delle indennità previste dal precedente articolo 6.

ART. 8
1. Nel caso di cessazione anticipata dell’incarico, per rinuncia, per revoca o per qualsiasi altra causa, il compenso è dovuto per tutte le prestazioni svolte sino al momento della cessazione. Il compenso per l’opera prestata, in tal caso, dovrà tenere conto anche delle attività preparatorie compiute dal professionista. Per compenso, ai fini del presente articolo, si intende la sommatoria di onorari maturati e spese sostenute ai sensi del presente decreto.

ART. 9
1. Per ciascun incarico affidato al professionista, spetta un rimborso delle spese generali di studio in ragione del dodici e mezzo per cento dell’onorario.

ART. 10
1. Per i giudizi arbitrali sono dovuti gli onorari stabiliti ai sensi e per gli effetti del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e successive modificazioni ed integrazioni.

TARIFFARIO

CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO Tariffa minima Tariffa massima
1. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 35,00 € 115,00
2. Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla coppia e alla famiglia € 45,00 € 165,00
3. Seduta di consulenza e/o sostegno al gruppo (max 12 partecipanti) € 15,00 € 45,00

 

PSICOLOGIA CLINICA Tariffa minima Tariffa massima
4. Colloquio psicologico clinico individuale e osservazione clinica e comportamentale diretta o indiretta (per seduta) – Include visita psicologica € 35,00 € 115,00
5. Colloquio psicologico clinico familiare o di coppia – Include mediazione familiare € 40,00 € 140,00
6. Indagine psicologica per la valutazione dell’inserimento ambientale (es. in asilo nido, in famiglia o nel posto di lavoro) o per la verifica del trattamento (es. in comunità terapeutica) (a incontro, escluse le spese) € 45,00 € 165,00
7. Certificazione e relazione breve di trattamento € 20,00 € 70,00
8. Consulenze psicologico-cliniche a enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) € 20,00 € 95,00
9. Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica (con descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, sintesi clinica ed eventuale progetto d’intervento) € 65,00 € 155,00
10. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica di gruppo (per incontro e per partecipante) € 35,00 € 75,00
11. Supervisione psicodiagnostica e/o clinica individuale (per incontro) € 45,00 € 185,00

 

DIAGNOSI PSICOLOGICA Tariffa minima Tariffa massima
12. Esame psicodiagnostico individuale, familiare o di coppia (comprende il colloquio anamnestico e psicodiagnostico, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da fonti esterne) € 135,00 € 465,00
13. Certificazione e relazione breve psicodiagnostica € 20,00 € 70,00
14. Valutazione neuropsicologica – Include profilo psicofisiologico € 35,00 € 115,00
15. Colloquio di sintesi psicodiagnostica e restituzione € 45,00 € 165,00
16. Somministrazione e interpretazione di test carta-matita € 10,00 € 35,00
17. Somministrazione, siglatura e interpretazione di reattivo proiettivo € 45,00 € 350,00
18. Somministrazione, scoring e interpretazione di inventario o questionario per la valutazione globale della personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo € 35,00 € 280,00
19. Interviste strutturate e strumenti osservativi € 55,00 € 185,00
20. Somministrazione, scoring e interpretazione di test attitudinale, di interessi € 65,00 € 560,00
21. Somministrazione, scoring e interpretazione di batteria neuropsicologica per valutazione di funzioni cognitive e relativi disturbi, valutazione del linguaggio e relativi disturbi, test di profitto € 35,00 € 465,00
22. Somministrazione, scoring e interpretazione di scala o batteria (almeno 3 test) per la misurazione globale dello sviluppo mentale e dell’intelligenza € 100,00 € 350,00

 

ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE PSICOLOGICA Tariffa minima Tariffa massima
23. Stesura della Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno handicappato e del Profilo Dinamico (in collaborazione con altre figure professionali). Elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (in collaborazione con altre figure professionali) € 65,00 € 230,00
24. Verifica periodica del Piano Dinamico Funzionale o Piano Educativo Individualizzato € 40,00 € 140,00
25. Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi dell’apprendimento scolastico € 55,00 € 185,00
26. Definizione e stesura di programma di riabilitazione di specifici deficit o disturbi comportamentali e di rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive. Definizione e stesura di un programma di riabilitazione del comportamento psico-sociale, di terapia ricreazionale, terapia del gioco, terapia vocazionale e occupazionale € 65,00 € 230,00
27. Verifica e aggiustamento di programma riabilitativo o rieducativo € 35,00 € 115,00
28. Rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e psicomotorie (per seduta). Include l’uso di strumenti o di programmi computerizzati € 35,00 € 115,00
29. Tecniche espressive di gruppo con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta e per partecipante – max 12 partecipanti per gruppo) € 15,00 € 60,00
30. Tecniche espressive individuali con finalità terapeutico-riabilitative (per seduta) € 35,00 € 115,00

 

PSICOTERAPIA Tariffa minima Tariffa massima
31. Psicoterapia individuale (per seduta) € 40,00 € 140,00
32. Psicoterapia di coppia o familiare (per seduta) € 55,00 € 185,00
33. Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante – n. max 12 partecipanti per gruppo) € 20,00 € 70,00

 

PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI Tariffa minima Tariffa massima
34. Assessment Center (a candidato) € 270,00 € 930,00
35. Intervista di selezione del personale (a candidato) – Include: Intervista strutturata di selezione del personale. Colloquio di Career Counseling . Selezione del personale – Include: definizione del fabbisogno e analisi delle mansioni, reclutamento, selezione, colloqui e interviste, test e relazione finale € 55,00 € 230,00
36. Analisi del fabbisogno formativo e programmazione di corso di formazione e/o di aggiornamento – Include: rilevazione dei fabbisogni formativi, analisi della motivazione, progettazione, realizzazione del corso, monitoraggio e follow-up dell’attività formativa, predisposizione di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa, analisi dei risultati e valutazione dei processi di apprendimento. Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
37. Sviluppo e gestione psicologica delle risorse umane – Include: analisi dei bisogni, progettazione dell’intervento, costruzione degli strumenti e valutazione dei risultati, tecniche di creatività, soluzione dei problemi e di comunicazione.Analisi organizzativa – Include: mappatura e analisi dei processi e dei ruoli aziendali, revisione organizzativa, definizione dei fabbisogni, indagini di clima organizzativo, interventi di psicologia della sicurezza nei luoghi di lavoro. Consulenza di comunicazione di marketing e pubblicità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

 

PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE E DELL’ORIENTAMENTO Tariffa minima Tariffa massima
38. Colloquio individuale per l’orientamento scolastico € 35,00 € 115,00
39. Consulenza di orientamento scolastico per classi, rivolta a ragazzi, genitori e/o insegnanti (per incontro) € 55,00 € 155,00
40. Consulenza/formazione psicologica per insegnanti, educatori o genitori (per incontro) € 55,00 € 155,00
41. Consulenze psicologico-educative per conto di enti pubblici o privati con impegno orario predeterminato (ad ora) € 20,00 € 95,00
42. Somministrazione, scoring e interpretazione di questionari per l’orientamento: metodi di studio, autoefficacia, decisionalità, assertività (per studente – con un minimo di 10) € 5,00 € 25,00
43. Esame psicoattitudinale in relazione a una scelta professionale (comprende il colloquio, la somministrazione di test e prove psicodiagnostiche, l’eventuale raccolta di informazioni da altre fonti; esclude la stesura della relazione) € 100,00 € 350,00

 

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ Tariffa minima Tariffa massima
44. Elaborazione e costruzione di progetto di analisi di comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
45. Organizzazione e conduzione di focus group € 100,00 € 310,00
46. Analisi/Stesura di profilo/relazione psicologica di comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
47. Analisi organizzativa di istituzioni, gruppi, associazioni e comunità Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

 

PSICOLOGIA DELLA SALUTE Tariffa minima Tariffa massima
48. Predisposizione esecutiva di un progetto di educazione sanitaria, verifica e valutazione con relazione finale Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti
49. Corso di sensibilizzazione e di informazione sui corretti stili di vita, per modificare abitudini negative e a rischio per la salute – Include: training antifumo; educazione sessuale (a ora per incontro) fino a 20 persone € 45,00 € 165,00
oltre le 20 persone € 55,00 € 185,00
50. Sedute individuali: educazione sessuale, gestione dello stress, Biofeedback training, training antifumo… € 45,00 € 165,00
51. Indagini per individuazione precoce/prevenzione di situazioni a rischio di psicopatologia: disagio, maltrattamento, abuso… Secondo accordi tra le parti Secondo accordi tra le parti

 

PSICOLOGIA DELLO SPORT Tariffa minima Tariffa massima
52. Assistenza psicologica di squadra con presenza ad allenamenti, a gare e a ritiri (a giornata) € 270,00 € 930,00
53. Consulenza psicologica per il management sportivo (per incontro) € 65,00 € 230,00
54. Preparazione mentale alle gare per singolo atleta (per seduta);
Training cognitivo di gestione dello stress agonistico o training ideomotorio (per seduta);
Analisi e incremento delle abilità attentive e di concentrazione (per seduta);
Analisi e incremento della motivazione individuale (per seduta);
Interventi psicologici per migliorare la prestazione atletica (per incontro)
€ 45,00 € 155,00
55. Socioanalisi di gruppi sportivi (per ogni atleta esaminato) € 35,00 € 115,00

 

 

 

 

 

 

Codice deontologico degli psicologi italiani

Capo I – Principi generali

Articolo 1Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Articolo 2L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Articolo 3Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.

Articolo 4Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

Articolo 5Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.

Articolo 6Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Articolo 7Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

Articolo 8Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

Articolo 9Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.Nell’ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.

Articolo 10Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.

Articolo 11Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.

Articolo 13Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.

Articolo 14Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

Articolo 15Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.

Articolo 16Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.

Articolo 17La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.

Articolo 18In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.

Articolo 19Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.

Articolo 20Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.

Articolo 21L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

Capo II – Rapporti con l’utenza e con la committenza

Articolo 22Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.

Articolo 23Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.

Articolo 24Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

Articolo 25Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.

Articolo 27Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.

Articolo 28Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.

Articolo 29Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.

Articolo 30Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.

Articolo 31Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.

Articolo 32Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.

Capo III – Rapporti con i colleghi

Articolo 33I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.

Articolo 34Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 35Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Articolo 36Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.

Articolo 37Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.

Articolo 38Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.

Capo IV – Rapporti con la società

Articolo 39Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Articolo 40Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Capo V – Norme di attuazione

Articolo 41È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l'”Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 42Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.

 

 

 

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Dott. Danilo Moncada Zarbo di Monforte


Studio clinico di psicoterapia e sessuologia Dott. Danilo Moncada Zarbo
Via Degli Scipioni 151
00192 ROMA
 
Tel. 06 48913260
E-mail moncada.zarbo@gmail.com

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANI
Capo I - Principi generali
Articolo 1 Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2 L'inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l'uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4 Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso.
Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6 Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8 Lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell'Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9 Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell' ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l'obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l'autorizzazione all'uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all'anonimato.
Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14 Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l'anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche. Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all'uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18 In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19 Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l'interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21 Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza
Articolo 22Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale.
Articolo 24Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26Lo psicologo si astiene dall'intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l'efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell'utenza, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l'efficacia.
Articolo 27Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocumento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30Nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.
Articolo 37Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41È istituito presso la "Commissione Deontologia" dell'Ordine degli psicologi l'Osservatorio permanente sul Codice Deontologico", regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell'Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell'Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell'art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
 

 

 

 

 

 

 

 

Il modo che in cui i genitori trattano i propri figli è spesso il risultato di come essi stessi o solo uno di loro furono trattati da bambini.
Modelli familiari sempre così difficili da elaborare perché richiedono un doloroso atto di accusa verso chi amiamo e dichiararne spesso il fallimento. 
La violenza verbale e fisica vissuta in famiglia spesso diventa nei bambini un modello di comportamento aggressivo. L’esperienza descritta in questa vignetta ha un terribile elemento in più. Per ogni giocattolo che il bambino prenderà a
martellate distruggendolo ci sarà sempre un oggetto affettivo interno che andrà in pezzi. Un padre o una madre che perdono il controllo saranno martellate alla struttura della personalità del bambino, ogni oggetto rotto con rabbia fuori corrisponde ad un pezzo del mondo interno del bambino che va in frantumi. 
La perdita delle illusioni infantili, per la incapacità dei genitori alle prese con una catena di rabbia e frustrazione, ha un peso della strutturazione del futuro adulto. Il padre o la madre, le madri o i padri sono coloro che forniscono il nome e il denominatore della realtà. Esseri superiori cui affidarsi perché certi e sicuri, la perdita di questa fiducia è generatore esso stesso di vuoto e autosfiducia. 
Personalmente se osservo una di queste catene intervengo sempre, non lasciamo i bambini soli.

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Le sedute hanno una durata di 45 minuti per la psicoterapia individuale ed un costo come da tariffa concordata in conformità al Tariffario Nazionale.

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Per ulteriori approfondimenti consultare la voce Codice Deontologico e Tariffario.

 

 

 

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